Nel caso in cui un lavoratore non si presenti sul luogo di lavoro per l’azienda c’è sempre il problema organizzativo da risolvere per sostituirlo nel turno, o turni, in cui non si presenta.
Ci possono essere vari motivi per cui il dipendente non si sia presentato, ma nel caso affrontato di recente dalla Cassazione si discute del tema dell’assenza ingisutificata, cioè quando il lavoratore non fornisce nessuna giustificazione per la sua assenza nel luogo di lavoro (e che, nel caso specifico, era stato licenziato in quanto assente per oltre 10 giorni consecutivi).
L’ordinanza 5.08.2024 n. 22004 della Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha stabilito che non incombe alcun onere sul datore di lavoro di segnalare la mancanza di giustificazione per le assenze del dipendente. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale nel diritto del lavoro: la responsabilità di comunicare e giustificare le proprie assenze ricade interamente sul lavoratore. Questo obbligo deriva dal principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro, esonerando il datore di lavoro dall’ “inseguire” il dipendente per ottenere spiegazioni sulle sue assenze.
Viste le argomentazioni della Corte, è auspicabile ritenere che in futuro tale orientamento verrà approfondito non solo su questo punto ma anche relativamente agli aspetti contributivi dell’assenza, dato che l’INPS richiede il pagamento della contribuzione relativa al dipendente anche ove lo stesso sia assente sul luogo di lavoro.

